Statuto dell'Associazione "Coro Lorenzo Perosi"

Il presente Statuto, che sostituisce il precedente datato 7 dicembre 1990, è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci il 22 febbraio 2014, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. Il testo è stato predisposto:

Articolo 1 — COSTITUZIONE
L’Associazione “Coro Lorenzo Perosi”, conosciuta anche come “Cappella Musicale Lorenzo Perosi”, già costituita il 5/12/1990, ha durata illimitata e ha come finalità proprie la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell’attività musicale-corale e la promozione di iniziative di carattere culturale, anche come mezzo di formazione.
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
La sede legale, dalla sua costituzione, si trova presso la Parrocchia San Giorgio di Chirignago-Venezia, Piazza San Giorgio 8. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere trasferita in altro luogo.

Articolo 2 — FINALITÀ
L’Associazione “Coro Lorenzo Perosi” ha come finalità l’educazione musicale al canto e alle altre discipline ad esso connesse, la promozione dei valori cristiani, etici e sociali e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e storico del territorio.
Si propone di attivare e gestire dei corsi di orientamento musicale ed artistico al fine di maturare le capacità espressive e comunicative, sviluppando l’attività corale e valorizzando l’importante ruolo culturale, aggregativo e formativo della pratica corale e musicale. L’attività didattico-musicale è coordinata dall’Associazione stessa. Scopo dell’Associazione è quindi creare un contesto artistico per sviluppare e maturare la sensibilità dell’individuo verso l’arte; creare un senso critico ed una predisposizione verso il bello ideale; proporre momenti di socializzazione collettiva stimolando lo spirito di amicizia, di solidarietà e l’impegno positivo del tempo libero.
Per fare ciò, può collaborare con altri Enti ed Associazioni che ne condividano le finalità.

L’Associazione intende conservare ed incrementare con grande cura l’inestimabile patrimonio della musica sacra, dal canto gregoriano alla polifonia contemporanea, coltivando molto la pratica musicale e la formazione liturgica. Si propone di promuovere la conoscenza della tradizione musicale della Chiesa e di mons. Lorenzo Perosi (1872-1956) a cui l’Associazione è intitolata, che fu Maestro della Cappella Musicale Patriarcale “Marciana” e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.
L’Associazione è vocata a svolgere il compito ministeriale della musica sacra nel culto divino celebrato nella Parrocchia di Chirignago e in altre chiese o luoghi sacri, secondo quanto stabilito dalle norme liturgiche e dal Magistero autentico della Chiesa Cattolica, nella consapevolezza che la sua attività nel servizio liturgico deve essere esemplare per tutti i fedeli e per eventuali altri gruppi. I soci, animati da spirito cristiano, sono perciò chiamati ad arricchire di maggior solennità i riti sacri, per la maggior gloria di Dio e la santificazione dei fedeli.

Articolo 3 — ADESIONI E DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
L’adesione (come il recesso) è libera, volontaria e aperta a tutti quanti condividano le finalità dell’Associazione. Può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, attraverso richiesta scritta che dovrà essere confermata dal Consiglio Direttivo. Impegna all’osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni che ne derivano e alla partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative dell’Associazione.
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, iscritti all’Associazione, partecipano alle attività sociali previa iscrizione, senza limiti temporali.

Sono Soci Onorari tutti coloro che abbiano disinteressatamente ed in modo tangibile contribuito, o prestando la loro opera o finanziariamente, a migliorare la struttura, la qualità o il prestigio dell’Associazione. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo. Sono inoltre Soci Onorari il Parroco Arciprete e tutti i Presidenti emeriti dell’Associazione.

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche maggiorenni dotate di irreprensibile condotta morale e civile. Si potranno presentare e accettare domande di iscrizione all’Associazione da parte di persone fisiche minorenni purché controfirmate da chi ne esercita la potestà parentale. Colui che controfirma, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione.
La validità della qualità di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo contro la cui decisione è ammesso l’appello dell’Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali nonché all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 4 — QUOTA ASSOCIATIVA, DURATA, DIMISSIONI, RADIAZIONE
All’atto dell’adesione i Soci Ordinari compilano un modulo di iscrizione, versando contestualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. I versamenti non possono essere trasferiti e non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte dell’associato, di recesso o di esclusione dello stesso dalla Associazione.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
I Soci cessano per dimissioni o per radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che per la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione. 

Articolo 5 — ORGANI SOCIALI
L’Associazione “Coro Lorenzo Perosi” è composta dai seguenti organismi:

  • Assemblea Generale dei Soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente.

Articolo 6 — ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria) è composta dai Soci Ordinari e da quelli Onorari.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o loro delegato.
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante dell’Assemblea. Se necessario, l’Assemblea nomina due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Rendiconto Economico, e comunque con frequenza tale da garantire che la vita dell’Associazione sia effettivamente regolata dall’Assemblea stessa; comunque dovrà essere convocata ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei Soci Ordinari.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci Ordinari. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni mediante affissione di avviso nella sala prove dell’Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza con le modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 7 — ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea Generale dei Soci.
Ogni sezione vocale-musicale esprime almeno un candidato al Consiglio Direttivo. Tutti i candidati devono essere maggiorenni. Il voto è personale, libero e segreto. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Perché il voto espresso dall’Assemblea sia valido è necessario che vi partecipino la metà più uno dei Soci Ordinari. Nel caso non fosse raggiunto il numero previsto per la regolare elezione del Consiglio Direttivo, si procederà a nuova votazione con le medesime modalità. Ogni socio può esprimere sulla scheda fino a due preferenze diverse, per qualsiasi socio candidato indipendentemente dalla sezione vocale-musicale di appartenenza.

Articolo 8 — FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
È composto dai due terzi dei soci ed in ogni caso da un numero di membri eletti non superiore a sette (compreso il Presidente).
È validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Delibera il rendiconto economico e dispone in ordine all’impiego dei mezzi economico-finanziari.
Ha potere deliberante su tutto ciò che concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività dell’Associazione.
Cura inoltre la piena collaborazione con il Parroco Arciprete e la comunità parrocchiale.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente, eccetto che per le decisioni in materia musicale dove prevale il voto del Direttore.
Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e sono esercitate a titolo gratuito.
Gli eletti non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.
È fatto divieto per coloro che ricoprono cariche elettive di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima disciplina.
La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza quale componente. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti.
Allo scadere dei tre anni tutti i membri decadono dalla carica, indipendentemente dall’inizio dell’esercizio delle proprie funzioni e, se necessario, proseguono in regime di prorogatio fino all’elezione del nuovo Consiglio.
Ciascun consigliere può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni o impedimento permanente della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 9 — PRESIDENTE
Ha la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione a tutti gli effetti.
Dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci con voto segreto.
Presiede l’Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo; segue e sovrintende le attività dell’Associazione.
Ha l’incarico della cassa; può compiere acquisti e stipulare contratti con firma singola del valore massimo di euro 1000,00 (mille/00) per semestre. In caso di valori superiori la firma dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Articolo 10 — INCARICHI
- Vice-Presidente;
- Amministratore
- Segretario-Archivista;
- Direttore (o Maestro di Cappella);
- Organista (o Vice-Direttore);
- Decano di Sezione

Vice-Presidente. È nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Coadiuva il Presidente nello svolgere il suo incarico. Esercita le funzioni di Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, ne esercita le funzioni fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, tranne che per i compiti già espressamente delegati dal Presidente in via permanente ad altri consiglieri.

Amministratore. È nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. Affianca il Presidente nelle funzioni di gestione patrimoniale dell’Associazione. Redige il rendiconto economico e controlla i flussi della cassa dell’Associazione.

Segretario-archivista. È nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. Redige il verbale di tutte le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci. Predispone le partiture musicali per i soci, gestendone l’ordinaria distribuzione e la loro corretta archiviazione e conservazione. Tiene aggiornato l’elenco dei Soci con i recapiti di ognuno, cura il disbrigo degli affari ordinari e provvede alla corrispondenza in stretta collaborazione con il Presidente e il Direttore. Ha il compito di mantenere in efficienza il prezioso fondo musicale e storico dell’Associazione, facendolo conoscere al Direttore e all’Organista, con particolare riguardo ai manoscritti e alle composizioni dei precedenti Maestri di Cappella. Nell’esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da un altro socio, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Direttore (o Maestro di Cappella). Esercita la direzione artistica dell’associazione, determinando volta per volta il repertorio, preparando e dirigendo le esecuzioni. Viene nominato dal Parroco Arciprete in accordo con il Consiglio Direttivo. Assume di diritto la qualifica di socio dell’Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo. In accordo con il Consiglio Direttivo può cooptare personalità di comprovata esperienza in ambito musicale e liturgico, in numero non superiore ai membri eletti.

Organista (o Vice-Direttore). È nominato dal Parroco Arciprete in accordo con Direttore e Consiglio Direttivo. Assume di diritto la qualifica di socio dell’Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo. Coadiuva il Direttore nella realizzazione della programmazione e ne fa le veci in caso di necessità o qualora gliene dia incarico. Accompagna le esecuzioni musicali valorizzando l’organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Deve controllare lo stato dello strumento e attendere al suo buon funzionamento.

Consiglieri. Sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Decano di sezione. In ogni singola sezione vocale-musicale, il più anziano in ruolo (non per età) è definito Decano e coadiuva il Consiglio Direttivo qualora ne sia richiesta la collaborazione.

Articolo 11 — PATRIMONIO SOCIALE
L’Associazione si sostiene economicamente con proprie iniziative, affidandosi alla generosità dei committenti e di quanti ne apprezzano e condividono le finalità. Tiene un rendiconto economico annuale a disposizione di tutti i Soci.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Quote associative;
  • Contributi e somme erogate da Enti Pubblici o Privati o da persone fisiche;
  • Donazioni e lasciti in genere.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 — RESPONSABILITÀ
Responsabile del patrimonio dell’Associazione è il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 — DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento potrà avvenire in seguito a delibera dell’Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto nelle prime due sedute e dei tre quarti dalla terza in poi.
In caso di scioglimento (per qualunque causa), verranno nominati uno o più liquidatori che provvederanno alle operazioni di liquidazione. L’eventuale attivo netto residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o alla Parrocchia. L’eventuale rimanenza passiva verrà suddivisa in parti uguali fino a copertura del debito stesso fra tutti i Soci.

Articolo 14 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e/o tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Tribunale di Venezia.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Venezia ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 15 — MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto, purché compatibili con la natura dell’Associazione, possono essere deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o, almeno, su richiesta dei due terzi dei Soci.

Articolo 16 — NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge in vigore nonché gli usi e le consuetudini in materia.

 

Venezia-Chirignago, 22 febbraio 2014
Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo

Il Presidente
Umberto Zamengo

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ATTO COSTITUTIVO DEL CORO “LORENZO PEROSI”

Con sede in Chirignago Piazza S. GIORGIO c/o CANONICA
L’anno 1990 cinque Dicembre si conviene e stipula quanto segue:

Fra i signori

  • ANTONIO VOLPATO
  • MORETTO ERNESTO
  • DIEGO TREVISAN
  • LEONARDI ERMANNO

È costituita l’Associazione Corale “LORENZO PEROSI”

La sede del Coro è stabilita in “CANONICA della Parrocchia di CHIRIGNAGO”

Il Coro ha per scopo la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell’attività musicale-corale come mezzo di formazione psichica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni iniziativa alla esplicazione dei proponimenti sociali.

L’associazione è retta dallo Statuto composto da 16 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrale e sostanziale.
In particolare, lo STATUTO ribadisce che:

  • l’adesione al Coro, così come il recesso, sono liberi e volontari
  • il funzionamento del Coro è basato sulla volontà democratica espressa dai soci
  • le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito
  • è escluso qualsiasi tipo di lucro

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per il primo triennio nelle persone dei Signori: Polesel Giuseppe, Stevanato Lucia, Manzoni Ruggero, Leonardi Ermanno, Moretto Ernesto, Don Paolo, Trevisan Diego.
I consiglieri eleggono alla carica di Presidente il Sig. ANTONIO VOLPATO ed alla carica di Segretario il Sig. LEONARDI ERMANNO i quali accettano tale carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla LEGGE.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

CHIRIGNAGO 5-12-1990

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CONTATTI

e-mail: perosi.chirignago@gmail.com

Presidente - Umberto Zamengo: Tel. 041 916983 - Mob. 348 0374360

Vicepresidente - Daniela Vuocolo Carlesso: Mob. 340 7166296

Direttore - Fabio Cian: Tel. 041 5440728

La Cappella Musicale "Lorenzo Perosi" è sempre pronta a collaborare con musicisti, orchestre ed ensemble da camera. Sarebbe inoltre onorata di valutare e quindi eseguire nuove composizioni, soprattutto di musica liturgica e sacra con organo e/o orchestra e/o solisti o singoli strumenti.
I sigg.ri Maestri Compositori che desiderassero proporre proprie composizioni sono pregati di scrivere all'indirizzo e-mail perosi.chirignago@gmail.com o di telefonare al direttore.

La Cappella è sempre disponibile a svolgere il compito ministeriale della musica sacra nel rito del matrimonio e in altre celebrazioni liturgiche (Santa Messa, vespri, esequie, etc...). Per qualsiasi informazione rivolgersi ai contatti sopraindicati, grazie.

 

ENTRA ANCHE TU NELLA STORIA CENTENARIA DELLA CAPPELLA MUSICALE "LORENZO PEROSI" DI CHIRIGNAGO

Le prove della Cappella Musicale "Lorenzo Perosi"
si tengono martedì sera
dalle ore 20.45 alle ore 22.15
nella Sala "mons. Albino Tenderini",
già Sala Monumentale "Ai nostri Caduti",
in Via del Parroco 7 a Chirignago,
a pochi metri da Piazza San Giorgio.

La partecipazione è libera e totalmente gratuita.

Se senti nel cuore di essere chiamato/a
a svolgere il ministero liturgico della musica e del canto,
non perdere questa occasione.

Non aspettare, approfittane,
anche se sei solamente curioso/a
e hai voglia di passare una serata
con un’allegra compagnia di cantori di tutte le età.
Le prove sono aperte a tutti,
ragazzi, ragazze, studenti, lavoratori, papà e mamme,
senza paura di sentirsi troppo giovani o troppo vecchi.

Ti aspettiamo martedì sera alle 20.45.

Non mancare.