I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE

Dal 29 gennaio 1973, con l'entrata in vigore delle norme contenute nell'Istruzione della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti "Immensae Caritatis", approvata da Papa Paolo VI, è possibile istituire dei ministri straordinari, che possano distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, a determinate e precise condizioni.
Questo ministero rappresenta la sollecitudine della Chiesa affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento quando può mancare un sufficiente numero di ministri per la distribuzione della santa Comunione.
Va sottolineato a scanso di incomprensioni il carattere "eccezionale" e non permanente di questo ministero. È richiesta infatti un'effettiva carenza di ministri ordinari ed una difficoltà oggettiva ad averne a disposizione all'occorrenza e sin dai primi momenti dalla sua istituzione si sono succedute le raccomandazioni della Chiesa a privilegiare la distribuzione della Comunione da parte dei ministri ordinari, ad aiutare le Comunità a cogliere il dono dei ministri istituiti (accolitato, lettorato), a curare la formazione e la preparazione dei ministri straordinari, a scegliere persone stimate e consapevoli, bene accette alla comunità che sappiano contenere il loro prezioso servizio nei modi e nelle forme stabiliti. In questo si capiscono anche le differenze profonde con i ministeri istituiti dell'accolitato e del lettorato.
Non si deve però pensare al servizio dei ministri straordinari come ad un fatto meramente funzionale: lo slancio per un così importante servizio non nasce per caso ma è il frutto di un'autentica vocazione.

Domenica 18 gennaio 2009 alcuni laici della parrocchia di Chirignago hanno ricevuto il mandato triennale (poi rinnovato più volte) di ministri straordinari della santa Comunione, nella Basilica di San Marco Evangelista a Venezia.
Queste persone, assieme ai sacerdoti, ai diaconi e agli accoliti, nel silenzio e nella discrezione, di Domenica in Domenica, di settimana in settimana, portano la santa Comunione agli ammalati ed agli anziani.
Un servizio nascosto ma prezioso, che permette a chi più ne ha bisogno di ricevere il dono più grande: Gesù.
Se ci sono altri ammalati o anziani che desiderano ricevere la santa Comunione lo dicano al parroco, e saranno accontentati. Se qualcuno desidera essere visitato in ospedale faccia pervenire al parroco un foglietto con nome, cognome, ospedale, reparto e numero di letto.
I ministri straordinari della santa Comunione della comunità di Chirignago attualmente sono:

  • Rita Beltrame
  • Monica Bindoli
  • Graziella Fontanel
  • Giuseppe Giacomello
  • Nora Osto
  • Simonetta Spinola
  • Luciano Vedovetto

 

Clic qui per leggere il Rito della Comunione fuori della Messa

 

 

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE
dall'Istruzione della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti "Immensae Caritatis"
approvata da Papa Paolo VI ed entrata in vigore il 29 gennaio 1973

Le circostanze, nelle quali può mancare un sufficiente numero di ministri per la distribuzione della santa Comunione, sono diverse, cioè:

  • durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;
  • fuori della celebrazione della Messa, quando per le distanze dei luoghi è difficile portare le Sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.

Pertanto, affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari, che possano comunicare sé stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, a queste determinate e precise condizioni:

I. È data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, espressamente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia cibarsi da sé stesse del Pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo ai malati nelle loro case, quando:

a) manchino il sacerdote, o il diacono o l'accolito;
b) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata;
c) il numero dei fedeli che desiderano di accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori della Messa.

II. Gli stessi Ordinari dei luoghi godono della facoltà di permettere ai singoli sacerdoti, che esercitano il sacro ministero, di autorizzare a loro volta una persona idonea, la quale, nei casi di vera necessità, in quella circostanza soltanto, distribuisca la santa Comunione.

III. I menzionati Ordinari dei luoghi possono delegare tali facoltà ai Vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.

IV. La designazione della persona idonea, di cui ai nn. I e II si farà tenendo presente il seguente ordine preferenziale, che può essere peraltro mutato secondo il prudente giudizio dell'Ordinario del luogo: lettore, alunno di seminario maggiore, religioso, religiosa, catechista, fedele uomo o donna.

V. negli oratori delle comunità religiose, dell'uno o dell'altro sesso, l'ufficio di distribuire la santa Comunione nelle circostanze citate al n. I, può essere giustamente affidato al superiore privo dell'Ordine sacro, o alla superiora o ai rispettivi vicari.

VI. Se c'è il tempo sufficiente, è bene che la persona idonea, scelta espressamente dall'Ordinario del luogo per la distribuzione della santa Comunione e la persona di cui al n. II, deputata allo stesso compito dal sacerdote che ne abbia facoltà, ricevano il mandato secondo il Rito unito a questa Istruzione e dovranno distribuire la santa Comunione osservando le norme liturgiche. (Il Rito è stato pubblicato lo stesso giorno 29 gennaio 1973 dalla SCCD. Il Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico è stato pubblicato dalla CEI il 17 giugno 1979. Il Rito per incaricare volta per volta un fedele per la distribuzione dell'Eucaristia si trova tra i nuovi formulari, in Appendice).

Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e di amministrarla ai malati.

Il fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà cercare di essere all'altezza di questo grande compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo rispetto verso l'augustissimo Sacramento dell'altare. Nessuno sia scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di stupore ai fedeli.

 

 

IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA SACRA COMUNIONE
dall'Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti
approvata dal Beato Papa Giovanni Paolo II il 13 agosto 1997 e promulgata il 15 agosto 1997

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché «il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità».

Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

§ 1. La disciplina canonica sul ministro straordinario della sacra Comunione deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono, mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 § 3.

Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisti l'autorizzazione può essere concessa ad actum dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.

§ 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti. Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari.

Tale incarico è suppletivo e straordinario e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:

  • il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;
  • associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione;
  • l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di «numerosa partecipazione».

 

 

IL MINISTRO STRAORDINARIO O DELLA SACRA COMUNIONE
dall'Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
"Redemptionis sacramentum" (154-160)
su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia
approvata dal Beato Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo 2004 e promulgata il 25 marzo 2004

La distribuzione della santa Comunione (88)

I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante. Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.

La conservazione della Santissima Eucaristia (133)

Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell’amministrazione della Comunione ai malati come prescritto nel Rituale Romano.

I compiti straordinari dei fedeli laici (151-152)

Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio. Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri.

Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.

Il ministro straordinario della sacra Comunione (154-160)

Come è già stato ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato». Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto, allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.

Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.

Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all’amministrazione dell’Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.

Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all’esercizio di questo compito.

 

 

Dall'Ordinamento Generale del Messale Romano (162)
secondo l'Editio Typica Tertia, promulgata il 20 aprile 2000
approvata dalla Sede Apostolica con decreto N. 288/03/L del 25 gennaio 2004

Nel caso siano presenti altri presbiteri, essi possono aiutare il sacerdote nella distribuzione della Comunione. Se non ve ne sono a disposizione e il numero dei comunicandi è molto grande, il sacerdote può chiamare in aiuto ministri straordinari, cioè l’accolito istituito, o anche altri fedeli a ciò deputati secondo il diritto. In caso di necessità, il sacerdote può incaricare volta per volta fedeli idonei.
Questi ministri non salgano all’altare prima che il sacerdote abbia fatto la Comunione e ricevano sempre dalla mano del sacerdote il vaso in cui si custodiscono le specie della Ss.ma Eucaristia da distribuire ai fedeli.

 

 

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
NEL PATRIARCATO DI VENEZIA

Identità - Modalità di scelta - Proposta formativa

Il mandante

Il mandato di “Ministro straordinario della Comunione Eucaristica”, nel Patriarcato di Venezia, viene conferito unicamente dal Patriarca.

I requisiti e la scelta delle persone

Possono essere proposte per questo ministero persone che abbiano compiuto i 25 anni (in analogia con quanto deliberato dalla  Conferenza Episcopale Italiana per i ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato – Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 18 aprile 1985,  Delibera n. 21 §1: «A norma del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico possono  essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di  regola, l’età minima di anni venticinque») e non più di 70 anni. L’incarico di ministro straordinario termina al compimento dei 75 anni.

La scelta delle persone da proporre per questo ministero deve tener conto:

  • di una loro buona formazione cristiana; in particolare, della formazione acquisita presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose o la Facoltà Teologica del Triveneto, presso Corsi diocesani o zonali di formazione, presso Corsi di formazione promossi da Associazioni o Movimenti ecclesiali, presso Corsi di formazione per i Religiosi o le Religiose:
  • di una loro piena comunione ecclesiale;
  • di una loro assidua pietà eucaristica;
  • di una loro effettiva capacità di incontro, dialogo, servizio con i malati e gli anziani;
  • di eventuali esperienze di volontariato;
  • di impegni già svolti in qualche specifico settore pastorale

Nessuno sia scelto a tale ministero, qualora la sua designazione possa dare motivo di stupore agli altri fedeli (Istruzione Immensae caritatis, 1, VI).

La richiesta agli Uffici

La richiesta di nuovi ministri va compilata dai Parroci – sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale – o Superiori religiosi (per le esigenze interne alla Comunità religiosa) sui moduli disponibili presso l’Ufficio Liturgico e presso l’Ufficio per la Pastorale della Sanità della Curia Patriarcale e va trasmessa, almeno 15 giorni prima della data d’inizio del corso di formazione ai suddetti Uffici diocesani. I Rettori di chiese non parrocchiali dovranno fare riferimento al loro Parroco territoriale. Nel caso di emergenze imprevedibili che comportino l’urgente necessità di ministri straordinari ci si potrà rivolgere al Vicario Generale o al Vicario Episcopale per il culto ed a questi stessi Uffici.
La richiesta di rinnovo dell’incarico per i ministri già in esercizio va anch’essa compilata dai Parroci o Superiori religiosi sui moduli disponibili presso i suddetti Uffici (Liturgico e per la Pastorale della Sanità) e va trasmessa, almeno un mese prima della scadenza dell’incarico annuale, agli stessi Uffici diocesani.

La formazione

La formazione di base dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica consiste in un iter formativo di circa 18 ore complessive, da suddividere in sei incontri settimanali, più una giornata conclusiva, una domenica. Il Corso si tiene una volta l’anno, e viene dislocato nelle tre Zone pastorali in cui è articolato il Patriarcato, per favorire la partecipazione di tutti.
Il corso ha il seguente sviluppo:

1. Identità e ruolo del ministro straordinario della Comunione Eucaristica

  • Il Ministero di Cristo e della Chiesa: Cristo pastore, Cristo servo, Cristo sacerdote.
  • Un popolo sacerdotale: la Chiesa corpo di Cristo. L’assemblea liturgica.
  • Ministeri al servizio delle celebrazioni liturgiche: i ministeri ordinati, i ministeri istituiti, i ministeri di fatto.
  • Il ministro straordinario della Comunione Eucaristica: identità, il servizio liturgico-pastorale.

Testi di riferimento:
Conferenza Episcopale Italiana, Evangelizzazione e Ministeri (15 agosto 1977)
A. BERGAMINI, Il ministro straordinario della Comunione, EP Roma 1991

2. L’Eucaristia: teologia e celebrazione

  • La dimensione simbolica del banchetto eucaristico: cibo e vita; il mangiare insieme, il pane frutto della terra, il vino frutto della vite. Parole e gesti dell’ultima cena: «Questo è il mio corpo»; «Questo è il mio sangue»; «Fate questo in memoria di me».
  • La celebrazione dell’Eucaristia: struttura e dinamica della Messa. La liturgia della Parola: struttura e significato. La liturgia Eucaristica: struttura e significato.

Testi di riferimento:
D. MOSSO, Riscoprire l’Eucaristia. Le dimensioni teologiche dell’ultima cena, EP Milano 1993
Conferenza Episcopale Italiana, Principi e Norme per l’uso del Messale Romano
Conferenza Episcopale Italiana, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico

3. Eucaristia e testimonianza della carità

  • Dimensione teologica.
  • Le dimensioni di carità che sgorgano dall’Eucaristia.
  • La dimensione spirituale per un ministro della Comunione Eucaristica.
  • La dimensione ministeriale.

Testi di riferimento:
AA.VV., Diaconia della carità nella pastorale della Chiesa Locale = Studi Pastorali 8, Libreria Gregoriana Editrice, Padova 1986, parte III, IV.
CARITAS ITALIANA (a cura di), Dall’Eucaristia alla diaconia della carità = Quaderni 34, In proprio, Roma 1988
CARITAS ITALIANA (a cura di), Eucaristia e solidarietà = Quaderni 19, Roma 1994
E. BACIGALUPO (a cura di), La carità nella pastorale = Biblioteca della solidarietà 30, Piemme, Casale Monferrato 1996

4. Corpo di Cristo: corporeità e salute

  • Teologia della corporeità e della salute.
  • Incarnazione e salvezza.
  • Malattia e salute nella Bibbia: valori redentivi della sofferenza – Gesù e la sofferenza – Malattia umana come mistero – Malattia e conoscenza di Dio.

5. Psicologia del malato e della famiglia

  • Funzioni psichiche e malattia.
  • Le reazioni psicologiche del paziente.
  • Il malato e la sua famiglia.

6. Come stare accanto al malato

  • L’assistenza al malato nel messaggio biblico.
  • La visita pastorale.
  • Le modalità di un ascolto.
  • L’assistenza spirituale e religiosa.
  • Protocolli di colloqui con il malato.

Testo di riferimento:
FLAVIA CARETTA e MASSIMO PETRINI, Accanto al malato, Città Nuova

7. Domenica finale

  • Come celebrare con il malato e la sua famiglia (laboratori);
  • norme per la distribuzione dell’Eucaristia;
  • pranzo;
  • preparazione al mandato: la spiritualità del ministro della Comunione (meditazione spirituale);
  • silenzio;
  • Eucaristia con celebrazione del mandato alla presenza del Patriarca o di un suo Vicario.

Testo di riferimento:
FLAVIA CARETTA e MASSIMO PETRINI, Accanto al malato, Città Nuova

Dopo il corso di base, i ministri straordinari della Comunione Eucaristica possono esercitare il proprio ministero per tre anni.  Trascorsi i primi tre anni, dovranno partecipare a incontri di formazione permanente, anch’essi distribuiti nell’anno e dislocati territorialmente nelle tre Zone pastorali del Patriarcato. Gli incontri avranno la durata di mezza giornata e saranno curati dall’Ufficio Liturgico, secondo un calendario che ogni anno verrà reso noto al Patriarcato.
I ministri che portano la Comunione Eucaristica ai malati – se si intende chiedere che venga loro rinnovato l’incarico (vedi sopra) – devono partecipare ogni anno a uno degli incontri di formazione permanente.
I ministri che distribuiscono la Comunione Eucaristica solo in chiesa sono tenuti a partecipare alla formazione permanente ogni tre anni, secondo un calendario stabilito dall’Ufficio Liturgico.
Argomenti trattati:

  • Gesù al Getsemani
  • Come essere in relazione d’aiuto con l’ammalato nella visita pastorale
  • Le frasi che non consolano
  • Come dialogare con l’ammalato nella visita pastorale

Accanto alla Biografia specifica proposta per il corso si segnalano due manuali utili per gli aspiranti ministri straordinari della Comunione Eucaristica:
BONACCORSO G., Celebrare la salvezza – Lineamenti di liturgia, Ed. Messaggero Padova II ed. 2003
SANDRIN L., Chiesa, comunità sanante – Una prospettiva teologico-pastorale, Ed Paoline

 

 

TESTIMONIANZA DI UN MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE

Ho scoperto che l’amore speciale per l’Eucaristia mi ha accompagnato per tutta la vita e come un fiume sotterraneo ha sostenuto silenziosamente tutta la mia ricerca spirituale.
Posso dire di non aver “deciso” il servizio di ministro straordinario della santa Comunione come si programma un’agenda di lavoro o si sceglie di andare a vedere un film. Piuttosto esso mi ha inseguito, si è fatto spazio in desideri e situazioni diluite nel tempo, fino a manifestarsi in una chiamata inaspettata e assolutamente fuori programma.
Tutte le esperienze – ma veramente tutte – della vita diventano assimilabili, tollerabili, sopportabili alla luce dell’Eucaristia. Specialmente le nostre “notti oscure”: le cadute, le fragilità, i rimpianti, i fallimenti, la malattia, il restringimento delle possibilità fisiche e materiali, la sensazione o la certezza di essere al capolinea della vita...
La cosa più straordinaria, a cui non riesco ad abituarmi, è che questo non rimane un pensiero, un ricordo, per quanto struggente, una convinzione, una teoria... è un pane vero da mangiare, da cui attingere una forza reale, fisica, psichica, intellettuale, spirituale, adeguata a fare il passo successivo.
Un pane spezzato che passa di mano in mano, come quella volta, tra le persone sedute nell’erba verde, durante il miracolo dei pani e dei pesci. Un pane scaturito dalle viscere del Signore, dalla sua commozione, dalla sua compassione per noi. Dalla sua benedizione sulle nostre miserie.
Questo pane oggi passa dal tabernacolo ad una piccola teca dorata, sale in macchina con me, fino alla porta di una casa che si apre, fino alla bocca di un anziano, di un ammalato, che si prepara a riceverla e che a volte non ha la saliva sufficiente a mandarla giù. Riesco solo a dire quanto è misterioso e grande l’Amore di Dio...
L’Eucaristia è il segno più potente della presenza viva del Crocifisso Risorto.
E’ l’Amore di chi ha dato tutto. E’ l’Amore perfetto che non ha più bisogno di parole, l’Amore presente e vicino che sussurra all’orecchio “Non aver paura, sono qui”. E’ la sintesi della terra e del cielo, del nostro essere figli di Dio e del nostro essere fratelli, da estranei che eravamo.
Cerco di vivere questo servizio nell’umiltà, senza darmi troppa importanza. Ricordando sempre le “grandi cose” che il Signore ha fatto per me, le trasformazioni che con tanta pazienza ha operato in me. Il Signore continua a versare olio e vino sulle nostre ferite, ci cura, ci guarisce dentro e fuori.
Mi sento testimone privilegiato di questa azione del Signore e allo stesso tempo suo collaboratore.
Chiedo a Lui di diventare – formato tascabile – un balsamo di compassione e di consolazione. A ricordare che, appena deposto Gesù morto dalla croce, “già splendevano le luci del sabato”.
Cerco di considerare la persona che ho davanti come la sola ed unica cosa importante in quel momento. Non esiste null’altro che la sua storia, che il nostro incontro da vivere, che Gesù da guardare insieme, da pregare insieme... In centinaia di riunioni e di esperienze ecclesiali non mi è mai capitato di fermarmi a contemplare un volto umano come fosse un ostensorio e riceverne altrettanta intensità, come a dire “Che bello per noi stare qui”.
Cerco di tenere vivo anche per loro il respiro della comunità parrocchiale, di far sentire queste persone parti connesse e ancora irrorate del corpo di Cristo che è la sua Chiesa. La loro preghiera è fondamentale per tutti noi, per sostenere le attività, la vita di chi lavora, studia, si muove...
A volte durante questi incontri si ride di piccole cose, porto saluti e notizie, torno a casa con piccoli omaggi floreali e vegetali, con gli auguri per la mia settimana di lavoro...
Semplicemente nell’Eucaristia c’è tutto: la vita di Cristo, la nostra vita, nell’attesa dell’incontro con Lui.

Testimonianza Firmata, dall'Assemblea Ecclesiale diocesana, 11 ottobre 2009

 

Clicca qui per per segnalare correzioni, aggiungere materiale al sito, inviare commenti e suggerimenti